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SANCTORUM MATER: Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi APPENDICE
RICOGNIZIONE CANONICA
Titolo I Art. 1. – § 1. Secondo antica tradizione della Chiesa, le reliquie dei Santi e dei Beati sono oggetto di venerazione e le loro tombe sono meta di pellegrinaggio. § 2. Spetta alla Congregazione delle Cause dei Santi decidere su tutto quello che si riferisce all’autenticità e alla conservazione delle reliquie.[1] § 3. Alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti spetta regolare il culto delle sacre reliquie.[2] Art. 2. – § 1. È necessario accertare che le spoglie mortali di un Servo di Dio, di cui la causa è in corso, siano autentiche. § 2. È competente ad effettuare la ricognizione canonica delle spoglie mortali del Servo di Dio, ossia il riconoscimento della loro autenticità, il Vescovo della diocesi o eparchia dove sono custodite le stesse spoglie. Art. 3. – Attesa la consolidata prassi, spetta al Vescovo competente di compiere la ricognizione canonica delle spoglie mortali del Servo di Dio, prima che si chiuda l’Inchiesta.[3] Art. 4. – § 1. Per procedere alla ricognizione canonica, il Vescovo competente può chiedere delle istruzioni della Congregazione delle Cause dei Santi. § 2. Nella lettera, egli specifica il luogo esatto dove sono custodite le spoglie mortali del Servo di Dio (città, nome della chiesa, cappella. cimitero pubblico o privato, ecc.). § 3. Se si deve effettuare un trasferimento, si accluda anche il progetto del nuovo luogo di inumazione del Servo di Dio. Art. 5. – Prima di effettuare qualsiasi operazione sulle spoglie mortali di un Servo di Dio, le autorità diocesane o eparchiali devono ottenere le autorizzazioni richieste dal diritto civile del luogo.
Titolo II Art. 6. – § 1. Per garantire la migliore conservazione delle reliquie di un Santo o Beato, può verificarsi la necessità di particolari trattamenti delle medesime. § 2. Il Vescovo competente chiede il permesso della Congregazione per effettuare il trattamento. § 3. Nella lettera, egli specifica il luogo esatto in cui le reliquie o le spoglie mortali sono custodite, i motivi per tale trattamento e la natura delle operazioni che si intendono effettuare.
Titolo III Art. 7. – § 1. In vista della beatificazione o della canonizzazione, il Vescovo che intenda preparare delle reliquie dalle spoglie mortali del Venerabile o del Beato, deve ottenere il permesso della Congregazione. § 2. Poiché il conferimento pontificio del titolo Venerabile non comporta alcuna concessione di culto, il Vescovo dovrà curare che, prima della beatificazione, ogni segno di culto pubblico ecclesiastico sia scruposolamente evitato. Art. 8. – Spetta al postulatore della causa il compito di preparare tali reliquie e di redigerne i certificati di autenticità.
Titolo IV Art. 9. – § 1. Per rendere le reliquie di un Beato o le spoglie mortali di un Servo di Dio più accessibili alla devozione del popolo di Dio, può verificarsi l’opportunità di trasferirle in maniera definitiva da un luogo ad un altro (ad es. da un cimitero ad una chiesa o cappella). § 2. Il Vescovo diocesano o eparchiale, competente per il trasferimento delle reliquie, deve chiedere il permesso della Congregazione per poter procedere. Art. 10. – § 1. Nella lettera indirizzata al Prefetto della Congregazione, egli deve specificare l’esatto luogo in cui attualmente si trovano e quello previsto per la reposizione definitiva. § 2. Nella stessa lettera si acclude anche il progetto del nuovo luogo di inumazione del Beato e del Servo di Dio. Art. 11. – Prima di chiedere il permesso della Congregazione, le autorità diocesane o eparchiali devono ottenere le autorizzazioni richieste dal diritto civile del luogo. Art. 12. – § 1. Se il trasferimento viene effettuato da una diocesi o eparchia ad un’altra, il Vescovo che intende accogliere le reliquie del Beato o le spoglie mortali del Servo di Dio (il Vescovo «ad quem») deve chiedere il consenso del Vescovo della diocesi o eparchia nella quale si trovano i resti del Beato o del Servo di Dio (il Vescovo «a quo»). § 2. Alla sua lettera indirizzata alla Congregazione, il Vescovo «ad quem» allega copia della lettera del consenso del Vescovo «a quo». Art. 13. – Nell’effettuare il trasferimento sarà premura del Vescovo assicurare che ogni segno di culto indebito ad un Servo di Dio non ancora beatificato venga scrupolosamente evitato. Art. 14. – Per quanto riguarda l’alienazione e il trasferimento in perpetuo delle reliquie insigni dei Santi si osservino le prescrizioni del diritto canonico.[4] Art. 15. – In tutti i casi summenzionati, la Congregazione invia ai Vescovi interessati il rescritto con il quale verrà concesso il permesso e un’allegata Instructio specifica, nella quale sarà indicata la procedura da seguire.
La presente Istruzione è stata sottoposta all’esame dei Cardinali e Vescovi Membri di questa Congregazione, riuniti in Sessione Plenaria dal 24 al 26 aprile 2006. In data 22 febbraio 2007, Festa della Cattedra di San Pietro, il Sommo Pontefice Benedetto XVI l’ha approvata e ne ha ordinato la pubblicazione. Roma, dalla Congregazione delle Cause dei Santi, nella Festività dell’Ascensione del Signore, 17 maggio 2007.
José
card. Saraiva Martins
+ Michele Di Ruberto
arciv. tit. eletto di Biccari, [1] DPM II, 3; cfr Cost. Apost., Pastor Bonus, Art. 74. [2] Cfr Cost. Apost., Pastor Bonus, Art. 69. [3] Cfr supra Art. 141; can. 2096 CIC 1917 [4] Cfr can. 1190 § 1 CIC 1983; can. 888 § 2 CCEO. |
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