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SANCTORUM MATER: Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi PARTE I CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE
Titolo I Elementi preliminari Art. 1. – § 1. La presente Istruzione riguarda le cause di beatificazione e canonizzazione regolate da legge pontificia particolare.[1] § 2. Dette cause sono finalizzate alla raccolta delle prove per raggiungere la certezza morale sulle virtù eroiche o sul martirio del Servo di Dio di cui si chiede la beatificazione e la canonizzazione § 3. Fatte salve le prescrizioni particolari, nelle suddette cause si devono osservare anche le norme sui processi del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, che riguardano la procedura per la raccolta delle prove documentali e, in particolare, quelle per l’escussione dei testi.[2] Art. 2. – Nella presente Istruzione l’Inchiesta equivale al processo che, nel diritto canonico precedente, veniva istruito nelle cause di beatificazione e canonizzazione.[3] Art. 3. – Nella presente Istruzione la normativa vale per i Vescovi diocesani e eparchiali ed anche per quelli che sono equiparati ad essi dal diritto a norma del can. 381 § 2 CIC.
Titolo II
Fama di santità o di martirio Art. 4. – § 1. La causa di beatificazione e canonizzazione riguarda un fedele cattolico che in vita, in morte e dopo morte ha goduto fama di santità, vivendo in maniera eroica tutte le virtù cristiane; o gode di fama di martirio perché, avendo seguito più da vicino il Signore Gesù Cristo, ha sacrificato la vita nell’atto del martirio. § 2. È chiamato Servo di Dio il fedele cattolico di cui è stata iniziata la causa di beatificazione e canonizzazione. Art. 5. – § 1. La fama di santità è l’opinione diffusa tra i fedeli circa la purità e l’integrità di vita del Servo di Dio e circa le virtù da lui praticate in grado eroico.[4] § 2. La fama di martirio è l’opinione diffusa tra i fedeli circa la morte subita dal Servo di Dio per la fede o per una virtù connessa alla fede.[5] Art. 6. – La fama di segni è l’opinione diffusa tra i fedeli circa le grazie ed i favori ricevuti da Dio attraverso l’intercessione del Servo di Dio.[6] Art. 7. – § 1. Prima di decidere l’inizio della causa, il Vescovo diocesano o eparchiale dovrà verificare se, presso una parte significativa del popolo di Dio, il Servo di Dio goda di un’autentica e diffusa fama di santità oppure di martirio, unitamente ad una autentica e diffusa fama di segni.[7] § 2. La fama deve essere spontanea e non artificiosamente procurata. Deve essere stabile, continua, diffusa tra persone degne di fede, vigente in una parte significativa del popolo di Dio.[8] Art. 8. – § 1. Anzitutto il postulatore dovrà raccogliere la documentazione sulla fama di santità o di martirio e sulla fama di segni e presentarla, a nome dell’attore, al Vescovo competente.[9] § 2. Il Vescovo dovrà valutare la documentazione per accertarsi dell’esistenza della fama di santità o di martirio e della fama di segni e dell’importanza ecclesiale della causa.[10] § 3. La documentazione va unita agli atti dell’Inchiesta.[11]
Titolo III Attore della causa Art. 9. – L’attore promuove la causa che viene istruita sulle virtù eroiche o sul martirio del Servo di Dio e se ne assume le responsabilità morali ed economiche.[12] Art. 10. – § 1. Possono costituirsi attore della causa il Vescovo diocesano o eparchiale ex officio, le persone giuridiche, quali diocesi o eparchie, strutture giurisdizionali ad esse equiparate, parrocchie, Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica, o Associazioni di fedeli clericali e/o laicali ammese dall’autorità ecclesiastica. § 2. Può costituirsi attore della causa anche una persona fisica, ossia chiunque faccia parte del popolo di Dio, purché in grado di garantire la promozione della causa nella sua fase diocesana o eparchiale e in quella romana.[13] Art. 11. – § 1. La persona giuridica o fisica si costituisce attore della causa con un atto notarile. § 2. Il Vescovo accetta tale atto dopo aver verificato la capacità della persona giuridica o fisica di assumere gli impegni inerenti al ruolo di attore.
Titolo IV Postulatore della causa Art. 12. – § 1. L’attore, con un mandato redatto a norma del diritto, nomina un procuratore, ossia il postulatore per la fase diocesana o eparchiale della causa.[14] § 2. Il postulatore segue lo svolgimento dell’Inchiesta a nome dello stesso attore presso le autorità diocesane o eparchiali. § 3. L’ufficio di postulatore può essere svolto da un sacerdote, da un membro di un Istituto di Vita Consacrata, di una Società di Vita Apostolica, o di un’Associazione clericale e/o laicale, da un laico e da una laica. § 4. Il postulatore deve essere esperto in teologia, diritto canonico e storia, come pure nella prassi della Congregazione delle Cause dei Santi.[15] Art. 13. – § 1. Il postulatore diocesano o eparchiale, debitamente nominato dall’attore, deve essere approvato dal Vescovo competente.[16] § 2. Il mandato di nomina del postulatore e/o vice-postulatore sarà unita agli atti dell’Inchiesta.[17] Art. 14. – § 1. Il postulatore diocesano o eparchiale può farsi sostituire da altri chiamati vice-postulatori. § 2. Il vice-postulatore è nominato dal medesimo postulatore con un mandato redatto a norma del diritto, previo il consenso dell’attore.[18] Art. 15. – § 1. Il postulatore o vice-postulatore diocesano o eparchiale, durante lo svolgimento dell’Inchiesta, ha la sua residenza nella diocesi o eparchia nella quale viene istruita l’Inchiesta. § 2. Il postulatore nella fase romana della causa, debitamente nominato dall’attore con un nuovo mandato redatto a norma del diritto, necessita dell’approvazione della Congregazione e dovrà avere stabile dimora a Roma.[19] § 3. Qualora il postulatore nella fase diocesana o eparchiale della causa sia un postulatore generale di un Istituto di Vita Consacrata, di Società di Vita Apostolica o di un’Associazione clericale e/o laicale, a cui apparteneva il Servo di Dio, questi conserva il suo ufficio anche nella fase romana senza un nuovo mandato. Art. 16. – Il postulatore della fase romana della causa non può farsi sostituire da un vice-postulatore nel trattare con la Congregazione. Art. 17. – § 1. Il postulatore svolge anzitutto le ricerche sulla vita del Servo di Dio, utili per la conoscenza della fama di santità o di martirio, della fama di segni e dell’importanza ecclesiale della causa. § 2. Il postulatore riferisce al Vescovo competente il risultato delle ricerche, avendo cura di non occultare eventuali ritrovamenti contrari alla fama di santità o di martirio e alla fama di segni goduta dal Servo di Dio.[20] § 3. Il postulatore è tenuto ad agire nell’interesse superiore della Chiesa e, pertanto, a ricercare la verità con coscienza e onestà, evidenziando le eventuali difficoltà, onde evitare anche la necessità di successive ricerche ché ritardano il prosieguo della causa.[21] Art. 18. – Il postulatore amministra, secondo le norme date dalla Congregazione. i beni offerti per la causa.[22] Art. 19. – § 1. Il postulatore deve consegnare ai periti in materia storica ed archivistica tutti i documenti della causa che siano in suo possesso. § 2. Il postulatore non può raccogliere giuridicamente né le prove documentali né le eventuali deposizioni orali di testi nella causa.[23] § 3. Il compito di raccogliere, a norma di legge, le prove nella causa spetta unicamente al Vescovo diocesano o eparchiale ed a coloro che verranno debitamente nominati per questo incarico, secondo quanto stabilito dalle Normae servandae.
Titolo V Vescovo competente Art. 20. – Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto compete di investigare, nell’ambito della propria giurisdizione, su la vita, le virtù o il martirio e sulla fama di santità o di martirio, sui presunti miracoli, ed eventualmente sul culto antico di un Servo di Dio, di cui si chiede la beatificazione e la canonizzazione.[24] Art. 21. – § 1. Il Vescovo competente ad istruire l’Inchiesta diocesana o eparchiale sulle virtù eroiche o sul martirio è quello nel cui territorio il Servo di Dio è morto.[25] § 2. – Il Vescovo competente ad istruire l’Inchiesta diocesana o eparchiale su un presunto miracolo è quello nel cui territorio è avvenuto il presunto miracolo.[26] Art. 22. – § 1. La Congregazione, su richiesta del Vescovo che intende iniziare la causa, può trasferire la competenza ad un altro foro ecclesiastico, cioè ad un’altra diocesi o eparchia, per motivazioni particolari (ad es., alla diocesi o eparchia dove si trovano le prove più importanti, o dove il Servo di Dio ha vissuto la maggior parte della sua vita). § 2. Il Vescovo richiedente deve ottenere il consenso scritto del Vescovo competente. § 3. Nella causa di un gruppo di martiri, sarà necessario chiedere il consenso scritto di tutti i Vescovi delle diocesi o eparchie dove sono morti i Servi di Dio. Art. 23. - § 1. Dopo aver ricevuto il consenso, il Vescovo, di cui all’Art. 22 § 1 della presente Istruzione, dovrà inviare la sua richiesta scritta alla Congregazione, alla quale spetta il riconoscimento delle circostanze particolari del caso.[27] § 2. Nella richiesta egli espone le motivazioni per il trasferimento della competenza e allega allo stesso tempo una fotocopia del consenso scritto del Vescovo competente. Art. 24. – § 1. Accertate le particolari circostanze del caso, la Congregazione concede il trasferimento della competenza del foro con rescritto, da unirsi agli atti della Prima Sessione dell’Inchiesta.[28] § 2. Il Vescovo richiedente inizia l’Inchiesta diocesana o eparchiale solo dopo aver ricevuto il rescritto della Congregazione. [1] Cfr can. 1403 CIC 1983; can. 1057 CCEO. [2] Cfr infra Artt. 29 § 2 e 30 § 2; can. 1403 § 2, CIC 1983; can. 1400 CIC 1983; can. 1055 CCEO [3] Cfr cann. 1999 – 2141 in Libro IV – De processibus. Pars Secunda: De Causis Beatificationis Servorum Dei et Canonizationis Beatorum, CIC 1917. [4] « Fama autem sanctitatis in genere nihil aliud est, quam existimatio seu communis opinio de peritate et integritate vitae, et de virtutibus ..., necnon de miraculis eorum intercessione a Deo patratis; ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos (Servos Dei) devotione, a plerisque in suis necessitatibus invocentur». (Benedetto XIV, De Servorum Dei beatificatione et canonizatione Beatorum, L. II, cap. 39, n. 7). [5] « Pariter fama Martyrii in genere nihil aliud est, quam existimatio et communis opinio, quod aliquis vel aliqua pro fide Christi, vel pro virtute, quae ad fidem Christi deducatur, illatam sibi mortem patienter tulerint, et quod signa seu miracula eorum intercessione ... secuta sint; ita ut, apud plerosque concepta devotione, in suis necessitatibus invocentur», ibid. [6] « Ita ut. concepta in uno vel pluribus lotis erga eos (Servos Dei) devotione, a plerisque in suis necessitatibus invocentur ... ita ut. apud plerosque concepta devotione. in suis necessitatibus invocentur», ibid. [7] Cfr infra Art. 40 § 1 [8] «… ut probetur fama in genere, spontanea, non arte aut diligentia humana procurata, orta ab honestibus et gravibus personis, continua, in dies aucta et vigens in praesenti apud maiorem partem populi»: cfr can. 2050 § 2 CIC 1917 [9] DPM I, 2. 1°; NS n. 3, b; cfr infra Art. 1. [10] Cfr infra Art. 40 [11] Cfr infra Art. 89, n. 2 [12] DPM I, 1; NS n. 1, a [13] NS n. 1, a. [14] NS n. 2, a. [15] NS n. 3, a [16] NS n. 2, a [17] Cfr infra Art. 89, n. 3 [18] NS n. 4. [19] NS n. 2, b. [20] Cfr supra Art. 8. [21] NS n. 3, b; cfr supra Art. 8. [22] NS n. 3, c. [23] Cfr infra Art. 68 § 3. [24] DPM I, 1. [25] NS n. 5, a. [26] NS n. 5, b. [27] NS n. 5, a. [28] Cfr infra Art. 89, n. 1 |
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