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SANCTORUM MATER: Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi PARTE IV RACCOLTA DELLE PROVE DOCUMENTALI
Titolo I Art. 62. – § 1. Il Vescovo deve nominare, con decreti distinti, almeno due Censori teologi per l’esame degli scritti editi del Servo di Dio, consegnatigli dal postulatore della causa.[1] § 2. Per scritti editi del Servo di Dio si intende qualsiasi opera pubblicata o dal Servo di Dio stesso o da altri.[2] § 3. Se la quantità degli scritti editi lo richiede, essi possono essere suddivisi fra diversi Censori purché ogni scritto sia esaminato da almeno due Censori. Art. 63. – § 1. I nominativi dei Censori teologi devono rimanere segreti. § 2. I Censori teologi, separatamente, davanti al Vescovo ed in presenza del Cancelliere, dovranno prestare il giuramento di adempiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.[3] § 3. Il giuramento viene verbalizzato e, insieme ai decreti di nomina, è unito agli atti dell’Inchiesta. Art. 64. – § 1. I Censori teologi devono esaminare gli scritti editi del Servo di Dio e verificare che non vi sia qualcosa di contrario alla fede e ai buoni costumi.[4] § 2. Si consiglia che i Censori teologi esaminino anche gli scritti inediti del Servo di Dio ed esprimano un loro voto circa l’assenza di elementi contro la fede e i buoni costumi.[5] § 3. I Censori teologi delineano nel loro voto anche la personalità e la spiritualità del Servo di Dio. Art. 65. – § 1. Ciascun Censore teologo deve esprimere separatamente il proprio parere per iscritto. § 2. Al momento della consegna del proprio voto al Vescovo, ciascun Censore dovrà prestare il giuramento di aver adempiuto fedelmente il proprio incarico. § 3. Il giuramento viene verbalizzato e unito agli atti dell’Inchiesta. Art. 66. – Secondo la prassi nelle cause dei Santi, i Censori teologi non sono chiamati a deporre in merito ai loro voti. Art. 67. – Il Vescovo unisce agli atti della Prima Sessione dell’Inchiesta i pareri scritti dei Censori teologi oppure una dichiarazione circa l’eventuale assenza degli scritti editi del Servo di Dio.[6]
Titolo II
Periti in materia storica ed archivistica
Capitolo I Art. 68. – § 1. In tutte le cause, sia recenti che antiche, il Vescovo deve nominare, con decreto, almeno tre periti in materia storica ed archivistica, che formano la cosiddetta Commissione storica.[7] § 2. Il compito dei periti è ricercare e raccogliere tutti gli scritti dei Servo di Dio non ancora editi, come pure tutti e singoli i documenti storici sia manoscritti sia stampati, riguardanti in qualunque modo la causa.[8] § 3. L’incarico di perito non può essere conferito né al postulatore né al vice-postulatore né ai loro collaboratori, poiché le prove vanno raccolte formalmente con un processo canonico.[9] Art. 69. – § 1. Il Vescovo può nominare come perito in materia storica ed archivistica un appartenente all’Istituto di Vita Consacrata, alla Società di Vita Apostolica o all’Associazione clericale e/o laicale, a cui apparteneva il Servo di Dio.[10] § 2. Tale nomina può essere utile per la consultazione degli archivi dell’Istituto, della Società o dell’Associazione di appartenenza del Servo di Dio. Art. 70. – § 1. I periti giurano di adempiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto d’ufficio in presenza del Vescovo e del Cancelliere della diocesi o dell’eparchia.[11] § 2. II giuramento viene verbalizzato e unito agli atti dell’Inchiesta. § 3. I periti appongono le proprie firme in calce alla rispettiva formula di giuramento.
Capitolo II Art. 71. – Le ricerche dei documenti vanno svolte negli archivi di tutti i luoghi dove il Servo di Dio ha vissuto e operato.[12] Art. 72. – § 1. Fotocopia autenticata di tutti gli scritti inediti e di tutti i documenti raccolti dai periti viene unita agli atti dell’Inchiesta.[13] § 2. Non è sufficiente un semplice elenco degli scritti e dei documenti reperiti durante le ricerche.
Capitolo III Art. 73. – § 1. Concluse le ricerche e la raccolta degli scritti inediti e dei documenti, i periti devono redigere un’unica diligente e dettagliata Relazione che, unitamente alla documentazione raccolta, consegnano al Vescovo o al suo Delegato. § 2. Nella Relazione, i periti devono:
§ 3. I periti devono riferire sugli eventuali ostacoli alla causa al Vescovo o al suo Delegato, il quale ne informa il postulatore affinché possa rimuoverli.[15] § 4. La Relazione sarà unita agli atti dell’Inchiesta.[16] Art. 74. – Se negli scritti inediti del Servo di Dio emergano difficoltà di natura teologica o morale, i periti ne dovranno informare il Vescovo o il suo Delegato, perché chieda un parere ai Censori teologi.[17] Art. 75. – § 1. La Relazione deve essere firmata in solidum, ossia da tutti i periti della Commissione storica. § 2. Ciò non toglie che nella medesima Relazione vengano evidenziati gli eventuali pareri differenti dei singoli periti.
Capitolo IV Art. 76. – § 1. I periti devono essere chiamati a deporre separatamente come testi d’ufficio.[18] § 2. Essi dichiarano con giuramento:
§ 3. Possono essere rivolte ai periti altre domande d’ufficio che riguardino la personalità e l’operato del Servo di Dio, miranti a chiarire anche gli elementi negativi di una certa rilevanza nella causa.[20]
[1] DPM I, 2. 2°; NS n. 13; cfr supra Art. 37, n. 2. [2] «Nomine scriptorum veniunt non modo opera inedita Servi Dei, sed etiam quae iam typis fuerint impressa; item conciones, epistolae, diaria, autobiographiae, quid quid denique vel ipse per se, vel aliena manu exaraverit»: cfr can. 2042 CIC 1917. [3] NS n. 6, c. [4] NS n. 13. [5] Cfr infra Art. 74. [6] Cfr infra Art. 89, n. 10. [7] NS n. 14, b. [8] NS n. 14, a. [9] Cfr supra Art. 19 § 2. [10] Cfr supra Art. 50 § 2. [11] NS n. 6, c. [12] NS n. 26. [13] Cfr infra Art. 89, n. 11. [14] NS n. 14, c. [15] NS n. 12. [16] Cfr infra Art. 89, n. 11. [17] Cfr supra Art. 64 § 2. [18] NS n. 21, b; cfr infra Art. 96, n. 4 [19] NS n. 21, b. [20] NS n. 16, c. |
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