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SANCTORUM MATER: Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi PARTE V RACCOLTA DELLE PROVE TESTIFICALI
Titolo I Art. 77. – § 1. Le cause recenti e le antiche seguono la stessa procedura. § 2. I testi, pertanto, sono escussi soltanto dopo la raccolta delle prove documentali prevista dalla Parte IV: Raccolta delle prove documentali della presente Istruzione, salvo che non si verifichi la possibilità della perdita di deposizioni orali di testimoni oculari, nel cui caso si potrà invocare «ne pereant probationes », di cui agli Artt. 82-84 della presente Istruzione. Art. 78. – § 1. Tutto il materiale finora raccolto, cioè quello allegato al libello di domanda del postulatore, i pareri dei Censori teologi e il materiale raccolto dai periti in materia storica ed archivistica, insieme alla loro Relazione, è consegnato dal Vescovo al Promotore di Giustizia.[1] § 2. Il Promotore di Giustizia redige gli Interrogatori per l’escussione dei testi, se necessario con l’eventuale collaborazione di qualche esperto.[2] § 3. Il Promotore di Giustizia firma gli Interrogatori, apponendovi in calce il luogo e la data. Art. 79. – § 1. Gli Interrogatori vengono preparati in modo da sollecitare risposte che evidenzino la conoscenza di fatti concreti e le fonti della sua conoscenza. § 2. Gli Interrogatori iniziano con le domande circa l’identità del teste e il suo rapporto con il Servo di Dio.[3] § 3. Le domande siano brevi, non capziose, non subdole, non suggerenti le risposte, adattate alla comprensione del teste e non riguardino simultaneamente più questioni.[4] § 4. Nel caso dell’Inchiesta sulle virtù, gli Interrogatori devono contenere domande che richiedono, da parte del teste, esempi precisi e specifici dell’esercizio delle singole virtù. Art. 80. – § 1. Gli Interrogatori non devono essere portati a conoscenza dei testi prima delle loro deposizioni.[5] § 2. È consentito al postulatore o al vice-postulatore di mettere a disposizione dei testimoni dati biografici del Servo di Dio. Art. 81. – Se l’Inchiesta riguardi un presunto miracolo, il materiale raccolto dal postulatore deve essere consegnato dal Vescovo competente ad un esperto in materia, il quale formulerà domande specifiche, che saranno, poi, inserite negli Interrogatori preparati dal Promotore di Giustizia.[6]
Titolo II Art. 82. – § 1. Il Vescovo o il suo Delegato può applicare il principio «ne pereant probationes» nel caso in cui alcune prove testimoniali di una certa rilevanza rischiano di perdersi (ad esempio, l’urgenza di ascoltare alcuni testi anziani o ammalati).[7] § 2. In base al menzionato principio, questi testi possono essere interrogati anche prima che venga completata la raccolta delle prove documentali. § 3. Per l’escussione di tali testi il Vescovo dovrà procedere secondo quanto contenuto negli Artt. 47-61 e Artt. 86-115 della presente Istruzione. Art. 83. – § 1. Nel caso in cui una persona voglia rilasciare delle testimonianze sulla vita o sulla morte di qualcuno, la cui causa non è in corso, può consegnare al Vescovo una dichiarazione scritta «ad rei perpetuam memoriam». § 2. Tale dichiarazione deve essere firmata dallo scrivente e controfirmata da un notaio ecclesiastico o civile per essere accolta come prova in un’eventuale causa. § 3. Il Vescovo conserva la dichiarazione in un luogo sicuro della curia diocesana o eparchiale. Art. 84. - L’autore della dichiarazione «ad rei perpetuam memoriam» deve essere chiamato a testimoniare nell’eventuale Inchiesta diocesana o eparchiale.
Titolo III Citazioni per le sessioni Art. 85. - § 1. Il luogo e l’ora delle Sessioni saranno comunicati in tempo utile al Promotore di Giustizia, al Notaio o al Notaio Aggiunto e ai testi chiamati a deporre. § 2. La convocazione, firmata dal Vescovo o dal suo Delegato, e debitamente verbalizzata negli atti processuali, si effettua o mediante citazione o in altro modo del tutto sicuro.[8] § 3. I convocati sono tenuti a presentarsi e, se impossibilitati, devono rendere noto al Vescovo o al suo Delegato il motivo dell’assenza.[9]
Titolo IV
Prima Sessione Capitolo I Partecipanti Art. 86. - § 1. La Prima Sessione dell’Inchiesta, celebrata per i giuramenti di tutti gli Officiali dell’Inchiesta, è presieduta dal Vescovo diocesano o eparchiale. § 2. Per giusti motivi, egli può nominare con decreto un sacerdote che lo sostituisca. § 3. La Prima Sessione può essere celebrata con la partecipazione dei fedeli.[10] Art. 87. - § 1. Tutti gli Officiali, cioè il Delegato Episcopale, il Promotore di Giustizia, il Notaio ed i Notai Aggiunti e, nel caso di un’Inchiesta su un presunto fatto miracoloso, il Perito, debitamente nominati dal Vescovo, devono partecipare alla Prima Sessione.[11] § 2. Durante la Prima Sessione costoro, insieme al Vescovo e al postulatore e/o vice-postulatore diocesano o eparchiale della causa, devono giurare di adempiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.[12] Art. 88. - Nelle chiese, e fuori di esse, è di massima importanza astenersi sempre da ogni atto che possa indurre i fedeli a ritenere a torto che l’inizio dell’Inchiesta comporti necessariamente la beatificazione e la canonizzazione del Servo di Dio (ad es., celebrazioni liturgiche e panegirici in onore dei Servi di Dio, ecc.).[13]
Capitolo II Atti della Prima Sessione Art. 89. - Agli atti della Prima Sessione si devono unire gli atti della causa già compiuti e tutto il materiale già raccolto:
Capitolo III Notaio della Prima Sessione Art. 90. – § 1. L’incarico di Notaio della Prima Sessione deve essere distinto da quello del Notaio e del Notaio Aggiunto dell’Inchiesta. § 2. Poiché nessuno può convalidare un proprio atto giuridico, l’incarico di Notaio della Prima Sessione viene svolto generalmente dal cancelliere della diocesi o dell’eparchia in cui si svolge la medesima Inchiesta.[25]
Titolo V Partecipazione del Promotore di Giustizia Art. 91. – § 1. Attesa la sua specifica funzione di tutore del bene pubblico in cause di grande rilevanza, il Promotore di Giustizia deve partecipare, in maniera attiva e metodica, con presenza fisica e continua, a tutte le singole Sessioni dell’Inchiesta, e in collaborazione diretta con il Delegato Episcopale. § 2. Il Promotore di Giustizia potrà suggerire al Delegato Episcopale domande specifiche da rivolgere ai testi necessarie ed utili ad approfondire il caso.[26] § 3. L’eventuale assenza del Promotore di Giustizia, che può essere causata soltanto da gravi motivi, deve risultare agli atti della relativa Sessione dell’Inchiesta. § 4. Il Promotore di Giustizia deve leggere gli atti delle Sessioni in cui è stato assente. segnalando al Vescovo o al suo Delegato eventuali difficoltà da chiarire nel prosieguo dell’Inchiesta.[27]
Titolo VI Partecipazione del Perito Medico Art. 92. - § 1. Per l’istruzione dell’Inchiesta su una presunta guarigione miracolosa, il Perito Medico deve prestare giuramento, durante la Prima Sessione dell’Inchiesta, di adempiere fedelmente il suo incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.[28] § 2. Inoltre, egli deve partecipare a tutte le singole Sessioni in collaborazione diretta con il Delegato Episcopale, suggerendo al medesimo Delegato, se necessario, domande specifiche da rivolgere ai testi ed utili ad approfondire il caso.[29] § 3. Qualora il Perito ritenga opportuno rivolgere specifiche domande ad un teste già esaminato, si raccomanda di chiamare a deporre nuovamente il teste. § 4. L’eventuale assenza ciel Perito alle Sessioni è motivata soltanto da ragioni gravi, che saranno verbalizzate e unite agli atti della relativa sessione dell’ Inchiesta. Art. 93. - § 1. Si suggerisce che il Perito Medico prepari una relazione in vista dell’esame del presunto miracolo presso la Congregazione delle Cause dei Santi. § 2. Nella relazione esprima un giudizio circa la qualità dei testi medici e tecnici. § 3. La relazione va allegata alla lettera che il Vescovo o il suo Delegato invierà al Prefetto della Congregazione.[30]
Titolo VII
Partecipazione del postulatore Art. 94. - Tenendo conto della giurisprudenza consolidata della Congregazione, il postulatore e/o il vice-postulatore non devono partecipare alle Sessioni tenute per l’escussione dei testi.[31] Art. 95. - § 1. Dopo la pubblicazione degli atti dell’Inchiesta, al postulatore dovrà essere data la facoltà di prendere visione delle deposizioni dei testi e dei documenti. § 2. Il postulatore può chiedere al Vescovo o al suo Delegato di completare, se è il caso, le prove con nuovi testi e/o documenti.[32]
Titolo VIII Testi e loro deposizioni
Capitolo I Art. 96. - I testi che devono essere chiamati a deporre nell’Inchiesta sono:
Art. 97. - Il Vescovo o il suo Delegato può limitare un’eccessivo numero di testi.[37] Art. 98. - § 1. Per provare le virtù eroiche o il martirio del Servo di Dio nelle cause recenti, i testimoni devono essere oculari (de visu), ossia devono aver avuto conoscenza diretta ed immediata del Servo di Dio, chiamando a testimoniare sopratutto i consanguinei e parenti.[38] § 2. Se occorre, ai testi oculari possono aggiungersene altri che hanno ricevuto informazioni sul Servo di Dio da coloro che hanno avuto con lui conoscenza diretta ed immediata (de auditu a videntibus).[39] § 3. Non è prevista l’escussione di testi che hanno ricevuto informazioni sul Servo di Dio da persone che, a loro volta, ne hanno soltanto sentito parlare (de auditu ab audientibus). Art. 99. – § 1. Tutti i testi devono essere degni di fede.[40] § 2. I testi sono vincolati dal giuramento a dire la verità e a mantenere il segreto d’ufficio, da prestare prima della loro deposizione.[41] Art. 100. – Per provare le virtù eroiche o il martirio e la fama di santità e di segni di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica o ad un’Associazione clericale e/o laicale, i testi indotti devono essere, in parte notevole, estranei, a meno che ciò sia impossible a motivo della particolare vita del Servo di Dio (ad es., vita eremitica o di clausura).[42]
Capitolo II Art. 101. – § 1. Non deve essere ammesso a testimoniare il sacerdote per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale.[43] § 2. Non devono essere ammessi i confessori abituali o i direttori spirituali del Servo di Dio per quanto riguarda anche tutto ciò che dal Servo di Dio hanno appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale.[44] Art. 102 – Non deve essere chiamato a deporre il postulatore o il vicepostulatore della causa nel periodo in cui svolge tale incarico.[45]
Capitolo III Testimonianze orali Art. 103. – § 1. Il teste deve riferire fatti concreti e, nel caso dell’Inchiesta sulle virtù, esempi precisi del loro esercizio eroico. § 2. Il teste deve dichiarare la fonte della sua conoscenza dei fatti che sono oggetto della sua testimonianza; diversamente, la sua testimonianza è da ritenersi nulla.[46] § 3. Al termine dell’interrogatorio, ciascun teste deve confermare la propria testimonianza con giuramento e, insieme al Vescovo o al suo Delegato, al Promotore di Giustizia ed al Notaio, apporre la propria firma in calce agli atti della testimonianza.[47] Art. 104. – § 1. Se necessario o opportuno, altri testi possono essere chiamati a deporre in qualsiasi momento dell’Inchiesta. § 2. Se un teste indotto o ex officio non è stato ascoltato, le ragioni devono essere verbalizzate in un documento da unire agli atti della relativa Sessione dell’Inchiesta.
Capitolo IV Dichiarazioni scritte dei testi Art. 105. – § 1. Se il teste intenda consegnare una dichiarazione scritta sia contestualmente alla sua testimonianza orale sia al di fuori di essa, il Vescovo o il suo Delegato può accettarla. § 2. Il medesimo teste deve sottoscriverla e dichiarare con giuramento di esserne l’autore e di aver riferito il vero.[48] § 3. La dichiarazione scritta dovrà essere unita agli atti dell’Inchiesta. Art. 106. – La dichiarazione scritta non sostituisce la testimonianza orale dell’autore della stessa dichiarazione.
Capitolo V Testimonianze dei medici curanti Art. 107. – § 1. Se nell’Inchiesta su una presunta guarigione miracolosa i medici, che hanno curato il sanato, rifiutassero di essere interrogati, essi possono preparare sotto giuramento, se possibile, una relazione scritta sulla malattia e sul suo decorso.[49] § 2. Detta relazione sarà unita agli atti dell’Inchiesta. Art. 108. – § 1. Se nell’Inchiesta su una presunta guarigione miracolosa i medici che hanno curato il sanato rifiutassero di preparare una relazione scritta sulla malattia e sul suo decorso, il Vescovo o il suo Delegato potrà nominare, con decreto, una persona, preferibilmente esperta in materia medica, affinché possa raccogliere le testimonianze di detti medici. § 2. La persona interposta deve prestare giuramento di adempiere fedelmente il suo incarico e di mantenere il segreto d’ufficio. § 3. Il giuramento deve essere verbalizzato ed inserito tra gli atti dell’Inchiesta. § 4. Ottenute le testimonianze dei suddetti medici curanti, la persona interposta viene interrogatata dal Vescovo o dal suo Delegato, assistito dal Promotore di Giustizia, dal Notaio e dal Perito Medico.[50]
Capitolo VI Art. 109. – § 1. Se il sanato è ancora in vita, deve essere visitato separatamente da due periti medici, chiamati periti ab inspectione.[51] § 2. Questi devono essere debitamente nominati con decreto del Vescovo o del suo Delegato. § 3. Devono prestare giuramento di adempiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.[52] § 4. I decreti di nomina ed il loro giuramento verbalizzato devono essere uniti agli atti dell’Inchiesta. Art. 110. – § 1. I due periti ab inspectione devono verificare soltanto, con tutti i mezzi clinici e tecnici, lo stato attuale di salute del sanato, con particolare riferimento alla patologia da cui è stato guarito, per costatare l’attuale stato di salute del guarito e la durata della guarigione.[53] § 2. I loro pareri scritti, redatti separatamente, vanno consegnati al Vescovo o al suo Delegato e uniti agli atti dell’Inchiesta. § 3. Gli stessi periti devono essere chiamati a deporre come testi d’ufficio.[54]
Titolo IX Utilizzo del registratore e del computer Art. 111. – § 1. Nel caso in cui si intenda utilizzare il registratore per raccogliere le deposizioni dei testi durante le Sessioni dell’Inchiesta, tutte le risposte dei testi devono essere trascritte e, se possibile, firmate dai medesimi testi.[55] § 2. Alla fine dell’esame, il teste deve ascoltare la sua deposizione incisa dal registratore in modo da esercitare la facoltà di aggiungere, sopprimere, correggere e/o modificare la propria testimonianza.[56] § 3. Il teste deve dichiarare di aver esercitato il diritto di modificare la sua testimonianza, apponendo la propria firma.[57] Art. 112. – Per la raccolta delle deposizioni dei testi durante le Sessioni dell’Inchiesta, si può utilizzare anche il computer. Art. 113. – Il computer può essere utilizzato anche per la preparazione degli atti originali dell’Inchiesta, chiamati l’Archetipo.[58]
Titolo X Procedura dell’Inchiesta Rogatoriale
Capitolo I Escussione di testi Art. 114. – § 1. Nel caso in cui si richieda l’escussione di testi residenti in altra diocesi o eparchia, ed essi non possono trasferirsi nella diocesi o eparchia nella quale si istruisce l’Inchiesta, il Vescovo a quo invia al Vescovo ad quem una lettera, comunicando i nomi e i recapiti dei testi e allegando una copia degli Interrogatori preparati dal Promotore di Giustizia, per chiedere l’istruzione di un’Inchiesta Rogatoriale. § 2. Il Vescovo ad quem deve procedere secondo le Normae servandae e la presente Istruzione.[59] § 3. I testi devono essere escussi dal Vescovo o da un suo Delegato, dal Promotore di Giustizia e dal Notaio, secondo la normativa propria delle cause dei Santi. Art. 115. – § 1. Se opportuno, il Vescovo o il suo Delegato, il Promotore di Giustizia e il Notaio della causa, possono trasferirsi nella diocesi o eparchia ad quem per ascoltare i testi ivi residenti, previa l’autorizzazione scritta del Vescovo ad quem nella cui diocesi o eparchia risiedono i testi. § 2. La lettera di autorizzazione deve essere unita agli atti dell’Inchiesta.
Capitolo II Art. 116. – § 1. Gli atti originali (Archetipo) dell’Inchiesta Rogatoriale, chiusi e muniti di sigilli del Vescovo o del suo Delegato, vanno conservati nell’archivio della diocesi o eparchia dove la medesima Inchiesta Rogatoriale è stata istruita. § 2. Una copia degli stessi atti, redatta a norma dei nn. 29-30 delle Normae servandae, va inviata al Vescovo a quo, in busta chiusa e sigillata.[60]
[1] NS n. 15, a; cfr supra Art. 37, Art. 64 § 1 e Artt. 68-75. [2] NS n. 15, a; cfr supra Art. 60 § 3. [3] Cfr can. 1563 CIC 1983; can. 1244 CCEO. [4] Cfr can. 1564 CIC 1983; can. 1245 CCEO. [5] Cfr Conoscenza degli Interrogatori prima dell'Inchiesta, la decisione della Congregazione del 12 novembre 1999, Prot. N. VAR. 4959/99; cfr anche can. 1565 § 1 CIC 1983; can. 1246 § 1 CCEO. [6] NS n. 33, a; cfr supra Art. 60 § 3. [7] DPM I, 2. 4°; NS n. 16, a; cfr supra Art. 77 § 2; can. 2087 § 3 CIC 1917. [8] Cfr can. 1556 CIC 1983; can. 1237 CCEO. [9] Cfr can. 1557 CIC 1983; can. 1238 CCEO. [10] Cfr infra Art. 143 § 3. [11] Cfr supra Artt. 47 § 2 e 48. [12] NS n. 6. c.: cfr supra Art. 51 § 2. [13] NS n. 36: cfr infra Art. 143 § 4. [14] Cfr supra Art. 24 § 1. [15] Cfr supra Art. 8 § 3. [16] Cfr supra Art. 13 § 2. [17] Cfr supra Art. 39. [18] Cfr supra Art. 27 § 2. [19] Cfr supra Art. 42 § 3. [20] Cfr supra Art. 43 § 4. [21] Cfr supra Art. 46. [22] Cfr supra Art. 48 § 3. [23] Cfr supra Art. 67. [24] Cfr supra Artt. 72 § 1 e 73 § 4. [25] Cfr can. 474 CIC 1983. [26] Cfr supra Art. 56 § 3. [27] NS n. 16, b. [28] NS n. 6, c. [29] Cfr supra Art. 60 § 4. [30] Cfr infra Artt. 149-150. [31] Cfr can. 1559 CIC, 1983; can. 1240 CCEO. [32] NS n. 27, c; cfr infra Art. 122. [33] NS n. 10, 3°; NS n. 15, b; cfr supra Art. 37, n. 3. [34] NS n. 21, a. [35] NS n. 21, b1 cfr supra Art. 76. [36] NS n. 22, a; NS n. 34; cfr infra Art. 110 § 3. [37] Cfr can. 1553 CIC 1983; can. 1234 CCEO. [38] NS nn. 17-18. [39] NS n. 17. [40] Ibid.; cfr can. 1572 CIC 1983; can. 1253 CCEO. [41] Cfr can. 1548 § 1 CIC 1983; can. 1229 § 1 CCEO. [42] NS n. 19. [43] NS n. 20, n. 1; cfr can. 1550 § 2, n. 2° CIC 1983; can. 1231 § 2, n. 2° CCEO. [44] NS n. 20, n. 2. [45] NS n. 20, n. 3; cfr can. 1550 § 2, n. 1° CIC 1983; can. 1231 § 2, n. 1 ° CCEO. [46] NS n. 23; cfr can. 1563 CIC 1983; can. 1244 CCEO. [47] NS n. 16, a; cfr can. 1569 § 2 CIC 1983; can. 1250 § 2 CCEO. [48] NS n. 24. [49] NS n. 22, b. [50] Ibid. [51] NS n. 34, b. [52] NS n. 6, c. [53] NS n. 34, b. [54] Ibid.; cfr supra Art. 96, n. 5. [55] Cfr can. 1567 § 2 CIC 1983; can. 1248 § 2 CCEO. [56] Cfr can. 1569 § 1 CIC; can. 1250 § 1 CCEO. [57] NS n. 16, a; can. 1569 § 2 CIC 1983; can. 1250 § 2 CCEO. [58] Cfr infra Artt. 128 e 131 § 2. [59] NS n. 26. a. [60] NS n. 26, b. |
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