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SANCTORUM MATER:

Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste

diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi


INTRODUZIONE

     Madre dei Santi, la Chiesa ha sempre custodito la loro memoria, proponendo ai fedeli esempi di santità nella sequela Christi.[1] Lungo i secoli i Romani Pontefici si sono preoccupati di emanare adeguate norme per facilitare il raggiungimento della verità in una materia così importante per la Chiesa. Nei nostri tempi, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha promulgato, il 25 gennaio 1983, la Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister in cui ha stabilito tra l’altro la procedura per le Inchieste diocesane o eparchiali svolte dai Vescovi in vista della beatificazione e della canonizzazione dei Servi di Dio.[2]

     Nella medesima Costituzione Apostolica, il Sommo Pontefice ha concesso alla Congregazione delle Cause dei Santi la facoltà di emanare delle norme peculiari per lo svolgimento di tali Inchieste[3] che riguardano la vita, le virtù, e la fama di santità e di segni, oppure la vita, il martirio, e la fama di martirio e di segni dei Servi di Dio, ed i presunti miracoli attribuiti all’intercessione dei Beati e dei Servi di Dio, ed eventualmente, il culto antico di un Servo di Dio.[4]

     Egli ha anche abrogato le disposizioni promulgate dai suoi Predecessori e le norme stabilite dai canoni del Codice di Diritto Canonico del 1917 nelle cause di beatificazione e canonizzazione.[5]

     In data 7 febbraio 1983 lo stesso Sommo Pontefice ha approvato le Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum,che stabiliscono le norme peculiari da osservarsi nelle Inchieste diocesane o eparchiali delle cause di beatificazione e canonizzazione.[6] Dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica e delle Normae servandae, la Congregazione, alla luce dell’esperienza, emana la presente Istruzione[7] per favorire una collaborazione più stretta ed efficace tra la Santa Sede e i Vescovi nelle cause dei Santi.

     La presente Istruzione intende chiarire le disposizioni delle leggi vigenti nelle cause dei Santi, facilitare la loro applicazione e indicare i modi della loro esecuzione sia nelle cause recenti che in quelle antiche. Si rivolge, pertanto, ai Vescovi diocesani, agli Eparchi, a quanti sono ad essi equiparati dal diritto e a quanti partecipano alla fase istruttoria delle Inchieste. L’Istruzione tratta, in maniera cronologica, dell’iter procedurale delle Inchieste diocesane o eparchiali, stabilito dalle Normae servandae, evidenziando, in modo pratico e cronologico, la loro applicazione e salvaguardando la serietà delle Inchieste.

     In primo luogo, essa tratta dell’istruzione delle Inchieste diocesane o eparchiali che riguardono le virtù eroiche e il martirio dei Servi di Dio. Prima di decidere di iniziare la causa, il Vescovo dovrà compiere alcuni accertamenti determinanti per la sua decisione. Dopo aver deciso di iniziare la causa, darà l’avvio all’Inchiesta vera e propria, ordinando la raccolta delle prove documentarie della causa. Se non vengono rilevate delle difficoltà insormontabili, si procederà all’escussione dei testi e, infine, alla chiusura dell’Inchiesta e all’invio degli atti alla Congregazione, dove inizierà la fase romana della causa, ossia nella fase dello studio e del giudizio definitivo della stessa causa.

     Per quanto riguarda le Inchieste sui presunti miracoli, l’Istruzione mette in evidenza alcuni elementi della procedura che, in questi ultimi vent’anni, si sono rilevati problematici nell’applicazione delle norme riguardanti le medesime Inchieste sui miracoli.

     Questa Congregazione auspica che l’Istruzione sia di valido aiuto ai Vescovi affinché il popolo cristiano, seguendo più da vicino l’esempio di Cristo, il «Divinus perfectionis Magister», dia al mondo testimonianza del Regno dei cieli. La Costituzione Dogmatica del Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen Gentium, insegna: «Considerando la vita di coloro che hanno seguito fedelmente Cristo, abbiamo un motivo in più di sentirci spronati a cercare la città futura, e insieme impariamo una via sicurissima, seguendo la quale, attraverso le mutevoli realtà del mondo, potremo arrivare alla perfetta unione con Cristo, cioè alla santità, secondo lo stato e la condizione propria di ognuno ».[8]


 

[1] Cfr Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, Costituzione dogmatica, Lumen Gentium, nn. 50-51.

[2] Cfr Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 349-355. Nella presente Istruzione la Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister sarà citata con la sigla DPM.

[3] Cfr DPM I, 2.

[4] Ibid., 1, 1

[5] Nella presente Istruzione, il Codice di Diritto Canonico del 1917 e quello del 1983 saranno citati con la sigla CIC con il rispettivo anno di promulgazione. Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali del 1990 sarà citato con la sigla CCEO.

[6] Cfr Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 396-403. Nella presente Istruzione le Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum saranno citate con la sigla NS e il rispettivo numero delle Normae.

[7] Cfr can. 34 CIC 1983.

[8] Lumen Gentium, n. 50; DPM, Introduzione.


 


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Last modified: 11/20/24