Home Feedback Contents

 

Up

Search this site

 

powered by FreeFind

SANCTORUM MATER:

Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste

diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi


PARTE II

FASE PRELIMINARE DELLA CAUSA

 

Titolo I
Presentazione del libello

Art. 25. § 1. Nelle cause recenti il postulatore presenta al Vescovo diocesano o eparchiale il libello di domanda (supplex libellus), ossia la richiesta scritta, con la quale chiede l’inizio della causa.[1]

                  § 2. Il libello potrà essere presentato al Vescovo non prima di cinque anni dalla morte del Servo di Dio.[2]

                  § 3. Prima di accogliere il libello, il Vescovo dovrà verificare se, tra il popolo di Dio, si sia sviluppata in questo periodo un’autentica fama di santità o di martirio e di segni.

Art. 26. § 1. Qualora si presenti il libello di domanda dopo che sono trascorsi più di trent’anni dalla morte del Servo di Dio, il postulatore dovrà precisare le motivazioni che hanno causato tale ritardo.

                  § 2. Il Vescovo accerterà e valuterà se non ci sia stata da parte dell’ attore alcuna frode o inganno nel procrastinare la presentazione del libello.[3]

Art. 27. § 1. Il Vescovo attesterà l’assenza di frode o dolo con una dichiarazione scritta nella quale chiarisca le particolari ragioni del ritardo.

                  § 2. La dichiarazione dovrà essere inserita tra gli atti dell’Inchiesta.[4]

 

Titolo II

Cause recenti e Cause antiche 

Art. 28. – § 1. La procedura da seguire nello svolgimento dell’Inchiesta diocesana o eparchiale è determinata dal genere delle prove.

                  § 2. Una causa può essere recente o antica.

Art. 29. – § 1. Una causa è recente quando le virtù o il martirio del Servo di Dio possono essere provati mediante le deposizioni orali di testi oculari.[5]

                  § 2. In una causa recente, l’Inchiesta verterà anzitutto sull’escussione dei testi, tenendo sempre presente la necessità di ricercare e raccogliere tutte le prove documentali della causa.[6]

Art. 30. – § 1. Una causa è antica quando le prove relative alle virtù in specie o al martirio del Servo di Dio si desumono solo da fonti scritte, in quanto mancano i testi oculari sull’eroicità delle virtù o sul martirio del Servo di Dio.[7]

                  § 2. In una causa antica, l’Inchiesta riguarderà prevalentemente le ricerche dei periti in materia storica ed archivistica, tenendo presente la necessità di interrogare alcuni testimoni circa la vigente fama di santità o di martirio e di segni e, se è il caso, circa il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti.[8]

 

Titolo III
Causa sulle virtù eroiche oppure sul martirio 

Art. 31. – § 1. Se si intenda provare l’eroicità delle virtù di un Servo di Dio, l’Inchiesta dovrà essere istruita sulla vita, sulle virtù eroiche e sulla fama di santità e di segni.

                  § 2. Se si intenda provare il martirio di un Servo di Dio, l’Inchiesta dovrà essere istruita sulla vita, sul martirio e sulla fama di martirio e di segni.[9]

Art. 32. § 1. Solo nel caso del presunto martirio di Servi di Dio che sono stati uccisi durante la stessa persecuzione e nello stesso luogo, si potrà istruire un’Inchiesta su più Servi di Dio.[10]

                  § 2. Nelle suddette cause, un Servo di Dio dovrà essere scelto come capo­gruppo e gli altri individuati ed elencati come compagni, presunti martiri.

                  § 3. Il Vescovo includa, se possibile, nell’unico gruppo Servi e Serve di Dio che rappresentino i diversi stati di vita nella Chiesa.

Art. 33. § 1. Nel caso di un cosiddetto antico Beato, cioè di un Servo di Dio che è oggetto di culto da tempo immemorabile secondo i Decreti di Urbano VIII, ai fini della conferma di culto il Vescovo procede secondo le Normae servandae stabilite per le cause antiche.[11]

                  § 2. Il postulatore presenta al Vescovo il libello di domanda unitamente alla documentazione come richiesta per le cause antiche.[12]

Art. 34. Qualora sia stato pubblicato il decreto di conferma di culto dell’antico Beato, come è accaduto nel passato, senza la previa dimostrazione delle virtù eroiche o del martiro, in vista della canonizzazione il Vecovo procede all’istruzione dell’Inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche o sul martirio, seguendo la procedura stabilita dalle Normae servandae per le cause antiche.

Art. 35. Promulgato il decreto sulla conferma di culto e sulle virtù eroiche o sul martirio del Beato, si procede alla canonizzazione con l’approvazione di un miracolo avvenuto dopo la conferma di culto.

 

Titolo IV

Libello di domanda 

Art. 36. – § 1. Il libello di domanda è l’istanza scritta con cui il postulatore, a nome dell’attore della causa, chiede ufficialmente al Vescovo competente di iniziare la causa sulle virtù o sul martirio del Servo di Dio.[13]

                  § 2. Poiché l’Inchiesta sui presunti miracoli viene istruita separatamente da quella sulle virtù o sul martirio del Servo di Dio, il libello di domanda che chiede l’inizio dell’Inchiesta dovrà essere presentato separatamente da quello per le virtù del Servo di Dio.[14]

                  § 3. Tale istanza deve indicare, almeno in modo sommario, su quali fatti e prove l’attore si basa per dimostrare ciò che afferma; essere firmata dall’attore e dal postulatore, con l’aggiunta della data e del luogo dove l’attore e il postulatore risiedono.[15]

Art. 37. – Allegati al libello di domanda sulle virtù o sul martirio, il postulatore presenterà al Vescovo diocesano o eparchiale:

1.  nelle cause sia recenti che antiche, una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un’accurata relazione cronologica sulla vita e sulle attività del Servo di Dio, sulle sue virtù o sul suo martirio, sulla fama di santità o di martirio e sulla fama di segni, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa;[16]

2.  tutti gli scritti editi o pubblicati del Servo di Dio in copia autentica; [17]

3.  infine, un elenco di eventuali testimoni, ossia:

a)  nelle cause recenti: un elenco delle persone che possono contribuire ad accertare la verità sulle virtù o sul martirio del Servo di Dio, come pure sulla fama di santità o di martirio e sulla fama di segni, non trascurando coloro che potrebbero impugnare tale fama;[18]

b)  nelle cause antiche: un elenco di alcuni testi in grado di deporre sulla fama di santità o di martirio e di segni ancora presente tra una porzione significativa del popolo di Dio.[19]

Art. 38. – § 1. Allegati al libello di domanda per l’istruzione dell’Inchiesta su un presunto miracolo, il postulatore presenterà al Vescovo diocesano o eparchiale:

1.  una breve e accurata relazione sulle circostanze particolari che hanno caratterizzato il caso;

2.  un elenco di testi;

3.  tutti i documenti relativi al caso.[20]

                  § 2. Sulle asserite guarigioni miracolose sono necessari i documenti medi­ci, clinici e strumentali (ad es., cartelle cliniche, referti medici, esami di laboratorio e indagini strumentali).

Art. 39. – Il libello di domanda del postulatore e gli allegati, di cui all’art. 37 e all’art. 38 della presente Istruzione, vanno uniti agli atti della Prima Sessione o Sessione di Apertura dell’Inchiesta.[21]

 

Titolo V
Accettazione del libello 

Art. 40. – § 1. Fermo restando l’art. 45 § 1 della presente Istruzione, il Vescovo diocesano o eparchiale potrà accettare il libello di domanda per l’avvio della causa dopo aver valutato l’esistenza di un’autentica e diffusa fama di santità o di martirio e di segni.[22]

                  § 2. Qualora il Vescovo ritenga, per giusti motivi, di non accogliere il libello di domanda, dovrà comunicare con decreto la sua decisione al postulatore, esponendone le ragioni.

 

Titolo VI

Consultazione con altri Vescovi 

Art. 41. – § 1. Accettato il libello di domanda, il Vescovo dovrà chiedere alla Conferenza episcopale, almeno regionale, il parere sull’opportunità di iniziare la causa.[23]

                  § 2. Qualora si tratti di Chiese Orientali, il Vescovo dovrà chiedere il parere circa l’opportunità di iniziare la causa al Sinodo dei Vescovi delle Chiese Patriarchiali o Arcivescovili Maggiori oppure al Consiglio dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris.

Art. 42. – § 1. Tale parere venga chiesto durante una sessione dei medesimi Vescovi per meglio evidenziare la collegialità.

                  § 2. Il risultato della sessione va comunicato, per iscritto, al Vescovo che ne ha richiesto il parere, preferibilmente dal Presidente della Conferenza dei Vescovi, dal Patriarca, dall’arcivescovo Maggiore o dal Gerarca Capo del Consiglio dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, e sottoscritto anche dal Segretario della medesima.

                  § 3. L’apposito documento va unito agli atti dell’Inchiesta.[24]

 

Titolo VII

Pubblicazione del libello 

Art. 43. – § 1. Il Vescovo deve rendere nota la petizione del postulatore di iniziare la causa nella propria diocesi o eparchia con un editto, affisso in cattedrale o pubblicato sul giornale (bollettino) diocesano.

                  § 2. Se lo ritiene opportuno, lo renderà noto anche in altre diocesi o eparchie, con il consenso dei rispettivi Vescovi.

                  § 3. Nell’editto, dovrà invitare tutti i fedeli a fornirgli notizie utili riguardanti la causa.[25]

                  § 4. L’editto va unito agli atti dell’Inchiesta.[26]

Art. 44. – § 1. Se dalle informazioni ricevute dovesse emergere qualche ostacolo di una certa rilevanza contro la causa, il Vescovo deve informare il postulatore affinché lo possa eventualmente rimuovere.[27]

                  § 2. Nel caso in cui l’ostacolo non sia stato rimosso e il Vescovo ritiene che la causa non possa procedere, egli lo deve comunicare con decreto al postulatore, esponendo i motivi della decisione.[28]

 

Titolo VIII
« nulla osta » della Santa Sede
 

Art. 45. § 1. Fermo restando l’art. 40 § 1 della presente Istruzione, si consiglia al Vescovo diocesano o eparchiale, prima di accettare il libello di domanda del postulatore di avviare la causa, di chiedere alla Congregazione delle Cause dei Santi se, da parte della Santa Sede, nulla osti alla causa.[29]

                  § 2. Il Vescovo inoltra alla Congregazione la richiesta del “nulla osta” con allegata una breve relazione, nella quale espone i dati biografici del Servo di Dio (data, luogo e diocesi di nascita e di morte, attività svolta nella Chiesa, ecc.) e l’importanza ecclesiale della causa.

Art. 46. La Congregazione risponde al Vescovo con una lettera da unirsi agli atti della causa.[30]


 

[1] Cfr infra Art. 36 § 1; can. 1501 CIC 1983; can. 1104 § 2 CCEO.

[2] NS n. 9, a

[3] NS n. 9, b.

[4] Cfr infra Art. 89, n. 5.

[5] NS n. 7.

[6] Cfr infra Art. 37, n. 3; Art. 2 § 3.

[7] NS n. 7.

[8] Cfr infra Art. 37, n. 3, b; Art. 2 § 3.

[9] DPM I, 1.

[10] Cfr can. 2001 § 1 GIG 1917

[11] Cfr supra Art. 30. Può essere considerato un antico Beato il Servo di Dio che è oggetto di culto ex tolerantia dopo il pontificato di Papa Alessandro III (1159-1181) e prima del tempo stabilito dalla costituzione di Papa Urbano VIII (1623-1644): Cfr can. 2125 § 1 CIC 1917.

[12] Cfr infra Art. 37.

[13] Cfr supra Art. 25 § 1.

[14] DPM 1, 2. 5°; NS n. 32.

[15] Cfr can. 1504 CIC 1983; can. 1187 CCEO.

[16] NS n. 10, 1 °.

[17] NS n. 10, 2 °.

[18] NS n. 10, 3 °.

[19] NS n. 15, b.

[20] NS n. 33, a.

[21] Cfr infra Art. 89, n. 4.

[22] NS n. 3, b; cfr supra Art. 7 § 1 e Art. 8 § 2.

[23] NS n. 11, a.

[24] Cfr infra Art. 89, n. 6.

[25] NS n. 11, b.

[26] Cfr infra Art. 89, n. 7.

[27] NS n. 12, a.

[28] NS n. 12, b.

[29] NS n. 15, c.

[30] Cfr infra Art. 89, n. 8.



Copyright © 2001 [The Hagiography Circle]. All rights reserved.
For communications, go to the Feedback
page.
Last modified: 10/03/08