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SANCTORUM MATER:

Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste

diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi


PARTE VI

CHIUSURA DELL’INCHIESTA

 

Titolo I
«Dichiarazione sul non culto »

Art. 117. – § 1. Secondo le disposizioni del Papa Urbano VIII, è proibito che un Servo di Dio sia oggetto di culto pubblico ecclesiastico senza la previa autorizzazione della Santa Sede.[1]

                     § 2. Tali disposizioni non impediscono in alcun modo la devozione privata verso il Servo di Dio e la spontanea diffusione della sua fama di santità o di martirio e di segni.

Art. 118. – § 1. Prima della chiusura dell’Inchiesta, in ottemperanza delle suddette disposizioni, il Vescovo o il suo Delegato deve assicurarsi che il Servo di Dio non sia già oggetto di culto indebito.

                     § 2. A tal fine, il Vescovo o il suo Delegato, il Promotore di Giustizia e il Notaio della causa, devono ispezionare la tomba del Servo di Dio, la camera nella quale abitò e/o morì e altri eventuali luoghi in cui si possano trovare segni di culto indebito.[2]

                     § 3. Sull’esito della ispezione, il Notaio redige una relazione, che sarà unita agli atti dell’Inchiesta.[3]

Art. 119. – § 1. Se non si rilevano abusi di culto, il Vescovo o il suo Delegato procede alla stesura della «Dichiarazione sul non culto », ossia la dichiarazione in cui si attesta che i Decreti di Urbano VIII sono stati osservati.[4]

                     § 2. La dichiarazione viene unita agli atti dell’Inchiesta.

 

Titolo II

Pubblicazione degli atti

Art. 120. – § 1. Raccolte tutte le prove documentali e testimoniali, il Vescovo o il suo Delegato deve procedere, con decreto, alla pubblicazione degli atti dell’Inchiesta.[5]

                     § 2. Nel decreto di pubblicazione, verbalizzato e unito agli atti, il Vescovo o il suo Delegato dichiara la sua decisione di procedere alla chiusura definitiva dell’Inchiesta.

Art. 121. – § 1. Nelle cause dei Santi, la pubblicazione degli atti originali dell’Inchiesta (Archetipo) consiste nel renderli disponibili al Promotore di Giustizia, il quale ha il diritto ed il dovere ex officio di esaminarli.

                     § 2. Se ritenuto necessario ed opportuno, il Promotore di Giustizia richiede ulteriori investigazioni.[6]

Art. 122. – § 1. Nel decreto di pubblicazione, si concede anche la facoltà di esaminare gli atti processuali al solo postulatore e/o al vice-postulatore della causa, i quali devono mantenere assoluto riserbo sul contenuto degli atti, che sono coperti dal segreto istruttorio.[7]

                     § 2. Il postulatore e/o il vice-postulatore possono suggerire al Vescovo o al suo Delegato l’eventuale integrazione delle prove con l’escussione di nuovi testimoni e/o la raccolta di altri documenti.[8]

Art. 123. – L’esame degli atti, effettuato dal Promotore di Giustizia e dal postulatore e/o dal vice-postulatore, deve essere verbalizzato e il relativo documento va unito agli atti dell’Inchiesta.

 

Titolo III

Traduzione degli atti

Art. 124. – § 1. Qualora sia necessaria la traduzione degli atti originali dell’Inchiesta, e cioè delle testimonianze dei testi e dei documenti, in una lingua ammessa presso la Congregazione, il Vescovo o il suo Delegato nomina, con decreto, un traduttore per tale incarico.[9]

                     § 2. Il traduttore giura di adempiere fedelmente il suo incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.

                     § 3. Il giuramento va verbalizzato e il relativo documento va unito agli atti dell’ Inchiesta.

Art. 125. – § 1. Se opportuno, il Vescovo o il suo Delegato può permettere la traduzione durante la fase istruttoria della causa.

                     § 2. La traduzione degli atti originali viene dichiarata autentica dal Vescovo o dal suo Delegato e dal Promotore di Giustizia.[10]

                     § 3. Si producano due copie della traduzione degli atti.

                     § 4. Le due copie saranno sottoposte alla collazione ed al confronto tra loro.[11]

Art. 126. – § 1. Una copia della traduzione degli atti dell’Inchiesta viene conservata, unitamente agli atti in lingua originale (Archetipo), nella curia diocesana o eparchiale.

                     § 2. Le due copie della traduzione degli atti dell’Inchiesta vanno inviate alla Congregazione.[12]

Art. 127. – Le lingue ammesse presso la Congregazione per lo studio delle cause sono: latino, francese, inglese, italiano, portoghese e spagnolo.

 

Titolo IV

Copia conforme agli Atti originali

Art. 128. – Tutti gli atti originali dell’Inchiesta diocesana o eparchiale costituiscono l’Archetipo.

Art. 129. – § 1. Completati gli atti istruttori dell’Inchiesta, il Vescovo o il suo Delegato disponga di fare una copia conforme agli atti originali, a meno che, per provati motivi, abbia permesso di prepararla durante la fase istrut­toria della causa.[13]

                     § 2. La copia conforme agli atti originali viene chiamata il Transunto.

Art. 130. – § 1. Per la preparazione del Transunto il Vescovo o il suo Delegato nomina il Copista.

                     § 2. Il Copista deve giurare di adempiere fedelmente il proprio incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.[14]

                     Text Box:  
§ 3. Il giuramento va verbalizzato e il relativo documento va unito agli atti dell’Inchiesta.

Art. 131. – § 1. Se gli atti originali dell’Inchiesta (Archetipo) sono stati trascritti a mano o a macchina dal Notaio, il Copista può farne una fotocopia (Transunto).

                     § 2. Se durante l’Inchiesta è stato utilizzato il computer, deve essere stampata una sola copia (Archetipo) della quale il Copista potrà farne una fotocopia (Transunto).[15]

Art. 132. – § 1. Preparato il Transunto in forma definitiva, il Copista lo presenta al Vescovo o al suo Delegato.

                     § 2. Il Copista giura di aver adempiuto fedelmente il proprio incarico.

                     § 3. Il giuramento deve essere verbalizzato e il relativo documento unito agli atti della Sessione appositamente tenuta per la consegna dello stesso Transunto.

Art. 133. – Non sono sufficienti affermazioni generiche attestanti la diligenza prestata dal Copista nello svolgimento del suo incarico.

 

Titolo V

Collazione e confronto degli atti
(« Collatio et Auscultatio » )

Art. 134. – § 1. Consegnato il Transunto al Vescovo o al suo Delegato, si verifica se tutte le pagine dell’Archetipo e del Transunto siano in uguale ordine numerico (Collatio).

                     § 2. Allo stesso tempo, si confronta il Transunto con l’Archetipo per verificare se il contenuto del Transunto sia assolutamente fedele a quello dell’Archetipo (Auscultatio).

                     § 3. Alla presenza del Vescovo o del suo Delegato, del Promotore di Giustizia e del Notaio, la collazione ed il confronto del Transunto con l’Archetipo possono essere effettuati tramite un accurato controllo del Transunto da parte ciel Copista.

Art. 135. – § 1. Il Notaio autentica la corrispondenza del Transunto con l’Archetipo.[16]

                     § 2. Sarà necessario apporre in calce a ciascuna pagina, sia dell’Archetipo sia del Transunto, il timbro e le sigle del Notaio o di un Notaio Aggiunto, quale garanzia del regolare andamento di tali operazioni.[17]

                     § 3. Si verbalizzino le singole Sessioni appositamente tenute per la collazione ed il confronto.

Art. 136. – Non sono sufficienti affermazioni generiche da parte del Vescovo o del suo Delegato attestanti lo svolgimento della collazione e del confronto degli atti dell’ Inchiesta.

Art. 137. – § 1. Dopo la collazione ed il confronto del Transunto con l’Archetipo, il Copista dovrà preparare una seconda copia conforme all’originale, chiamata Copia Pubblica.[18]

                     § 2. Per la confezione della Copia Pubblica è sufficiente fotocopiare il Transunto, con il timbro e le sigle del Notaio già apposti su ciascuna pagina.[19]

 

Titolo VI

Portitore

 Art. 138. – § 1. Il Vescovo o il suo Delegato deve nominare, con decreto, il portitore, cioè l’Officiale incaricato di consegnare alla Congregazione delle Cause dei Santi gli atti dell’Inchiesta diocesana o eparchiale.

                     § 2. Gli atti dell’Inchiesta che vengono inviati alla Congregazione sono: il Transunto, la Copia Pubblica, una copia degli scritti editi del Servo di Dio già esaminati dai Censori teologi e i loro voti scritti.[20]

                     § 3. Se è stata effettuata la traduzione degli atti dell’Inchiesta, si inviano alla Congregazione anche due copie degli atti tradotti.[21]

                     § 4. Gli scritti del Servo di Dio e i documenti raccolti dai periti in materia storica ed archivistica possono essere trasmessi alla Congregazione in lingua originale.[22]

                     § 5. I voti dei Censori teologi devono essere tradotti in una lingua ammessa presso la Congregazione.[23]

Art. 139. – Il portitore può essere anche il postulatore o il vice-postulatore purché debitamente nominato per tale incarico.

Art. 140. – Gli atti dell’Inchiesta vanno inviati alla Congregazione per via sicura (ad es., portati a mano, spediti tramite il plico diplomatico della Santa Sede, ecc.).[24]

 

Titolo VII

Ultima Sessione
o Sessione di Chiusura dell’Inchiesta

 

Capitolo I
Ultima Sessione in generale

Art. 141. – Prima di procedere alla chiusura defintiva dell’Inchiesta, il Vescovo diocesano o eparchiale può provvedere alla ricognizione canonica delle spoglie mortali del Servo di Dio, di cui Artt. 1-5 dell’Appendice della presente Istruzione.

Art. 142. – Completati gli atti istruttori dell’Inchiesta, trascritti i suoi atti originali (Archetipo) e preparate le due copie dell’Archetipo (Transunto e Copia Pubblica), si procede alla chiusura definitiva dell’Inchiesta con la celebrazione dell’Ultima Sessione.

Art. 143. – § 1. Il Vescovo diocesano o eparchiale presiede l’Ultima Sessione.

                     § 2. Per giusti motivi, egli può nominare con decreto un sacerdote che lo sostituisca.[25]

                     § 3. L’Ultima Sessione può essere celebrata con la partecipazione dei fedeli.[26]

                     § 4. È di massima importanza astenersi da qualsiasi atto che possa indurre i fedeli a ritenere a torto che la chiusura dell’Inchiesta comporti necessariamente la beatificazione e la canonizzazione del Servo di Dio.[27]

 

Capitolo II
Atti dell’Ultima Sessione

Art. 144. – § 1. Nell’Ultima Sessione o Sessione di Chiusura dell’Inchiesta:

1.  Il Vescovo dichiara, con decreto da allegare agli stessi atti, l’Inchiesta definitivamente conclusa;

2.  Il portitore giura di adempiere fedelmente il proprio incarico;[28]

3.  Il Vescovo, il Delegato Episcopale, il Promotore di Giustizia, il Notaio ed il postulatore e/o vice-postulatore della causa, giurano separatamente di aver adempiuto fedelmente il proprio incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.

                     § 2. I giuramenti saranno verbalizzati e i relativi documenti uniti agli atti.

Art. 145. – § 1. Prima di chiudere i plichi dell’Archetipo, del Transunto e della Copia Pubblica, il Vescovo ordina che venga unito ad essi il verbale dell’Ultima Sessione.

                     § 2. Il Vescovo ordina che il plico dell’Archetipo sia chiuso, sigillato e custodito presso un luogo sicuro dell’archivio della diocesi o dell’eparchia.

                     § 3. Si riservi possibilmente un settore dell’archivio diocesano o eparchiale agli atti originali di tutte le eventuali Inchieste sulle cause dei Santi.

                     § 4. Infine, ordina che i plichi del Transunto e della Copia Pubblica vengano chiusi, sigillati ed inviati alla Congregazione delle Cause dei Santi.[29]

 

Titolo VIII

Atti conclusivi

 

Capitolo I

Iscrizione esterna

Art. 146. – § 1. I plichi contenenti il Transunto e la Copia Pubblica saranno chiusi e muniti del sigillo del Vescovo della diocesi o dell’eparchia, in modo da garantirne l’effettiva chiusura e assicurare che gli atti non siano stati manomessi.

                     § 2. Su ciascun plico il Vescovo o il suo Delegato appone l’iscrizione esterna, ossia il foglio con la dichiarazione in cui si descrive il contenuto del plico e se ne attesta la chiusura sicura e definitiva.

                     § 3. La dichiarazione deve essere firmata dal Vescovo o dal suo Delegato e dal Notaio dell’Inchiesta e vi si deve apporre il timbro del Notaio.

 

Capitolo II
Lettere degli Officiali dell’Inchiesta

Art. 147. – § 1. Chi ha presieduto l’Inchiesta (il Vescovo o il suo Delegato) consegna al portitore, insieme ai plichi, una busta chiusa e sigillata, contenente la lettera indirizzata al Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.

                     § 2. Nella lettera egli deve pronunziarsi sulla credibilità dei testi e sulla legittimità degli atti dell’ Inchiesta.[30]

                     § 3. Egli deve formulare le osservazioni ed i rilievi che riterrà utili per lo studio della causa nella fase romana.

Art. 148. – Sarebbe utile, per lo studio della causa nella fase romana, che anche il Promotore di Giustizia invii al Prefetto una lettera nella quale formula i propri rilievi, da allegare a quella del Vescovo o del suo Delegato.[31]

Art. 149. – Nel caso di un’Inchiesta su una presunta guarigione miraco­losa, si suggerisce che il Perito medico prepari una sua relazione sullo svolgimento degli interrogatori dei testi medici dell’Inchiesta, da allegare alle altre lettere.[32]

 

Capitolo III

Strumento di Chiusura

Art. 150. – Il plico delle lettere conterrà anche lo Strumento di Chiusura, ossia una dichiarazione su carta intestata, in cui il Vescovo certifica il contenuto dei plichi e ne dichiara l’avvenuta chiusura.

 

[1] Il titolo completo della raccolta dei decreti di Papa Urbano VIII (1623-1644) è: Urbani VIII Pontificis Optimi Maximi Decreta servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum. Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em.mi et Rev.mi S.R.E. Cardinales Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt. (Romae: Ex Typographia Rev. Cam. Apostolicae, mdcxlii).

[2] NS n. 28, a.

[3] NS n. 28, b.

[4] NS n. 28, a.

[5] NS n. 27, b.

[6] Ibid.

[7] NS n. 27, c; cfr supra Art. 95.

[8] Ibid.

[9] NS n. 31, b.

[10] Ibid.

[11] Cfr infra Artt. 134-137.

[12] NS n. 31, b.

[13] NS n. 29, a.

[14] NS n. 6, c.

[15] Cfr supra Art. 113.

[16] NS n. 30, a.

[17] Ibid.

[18] NS n. 29, b.

[19] Cfr supra Art. 135 § 1.

[20] NS n. 31, a; cfr infra Art. 145 § 4.

[21] NS n. 31, b.

[22] Cfr supra Artt. 62 e 68.

[23] Cfr supra Art. 127.

[24] NS n. 31, a.

[25] Cfr supra Art. 86 § 2.

[26] Cfr supra Art. 86 § 3.

[27] NS n. 36; cfr supra Art. 88.

[28] NS n. 6, c

[29] NS n. 31, a; cfr supra Art. 138 § 2.

[30] NS n. 31, e.

[31] Cfr supra Artt. 56 e 91.

[32] Cfr supra Art. 93.



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Last modified: 08/11/08