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SANCTORUM MATER:

Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste

diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi


PARTE III

ISTRUZIONE DELLA CAUSA

 

Titolo I
Officiali dell’Inchiesta in generale

Art. 47. § 1. Il Vescovo e tutti coloro che prendono parte all’Inchiesta devono curare con somma diligenza ed impegno che, nella raccolta di tutte le prove, nulla venga omessa di quanto in qualunque modo riguardi la causa. Il buon esito della causa, infatti, dipende in gran parte dalla sua buona istruzione.[1]

                  § 2. Gli Officiali dell’Inchiesta sono: il Delegato Episcopale, il Promotore di Giustizia, il Notaio e, eventualmente nell’Inchiesta su una guarigione ritenuta miracolosa, il Perito medico, o il Perito tecnico nell’ Inchiesta su un presunto miracolo di altra natura.

Art. 48. – § 1. Il Vescovo deve nominare con decreto tutti gli Officiali, per ogni singola Inchiesta.

                  § 2. I decreti di nomina sono controfirmati dal Cancelliere della diocesi o dell’eparchia, in modo da sancirne la validità giuridica[2]

                  § 3. I decreti devono, poi, essere uniti agli atti della Prima Sessione o Sessione di Apertura dell’Inchiesta.[3]

Art. 49. – Non è consentito ad un Officiale ricoprire più incarichi nell’ambito della medesima Inchiesta.

Art. 50. – § 1. Quando l’Inchiesta riguarda un Servo di Dio appartenente ad un Istituto di Vita Consacrata, ad una Società di Vita Apostolica o ad un’Associazione di fedeli clericale e/o laicale, il Vescovo non deve affidare incarichi agli appartenenti del medesimo Istituto, Società o Associazione.

                  § 2. Se necessario, il Vescovo può nominare come perito in materia storica ed archivistica un appartenente al medesimo Istituto, Società o Assocazione del Servo di Dio.[4]

Art. 51. – § 1. Il Vescovo diocesano o eparchiale, tutti coloro che sono stati nominati per un incarico, e il postulatore o, nel caso, il vice postulatore, devono prestare il giuramento di adempiere fedelmente il proprio incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.[5]

                  § 2. Il giuramento è prestato durante la Prima Sessione o Sessione di Apertura dell’Inchiesta.

                  § 3. Tutti appongono la firma in calce alla relativa formula di giuramento, che sarà unita agli atti della stessa Prima Sessione.

Art. 52. – Conclusa l’Inchiesta con l’Ultima Sessione o Sessione di Chiusura, tutti coloro che hanno preso parte all’Inchiesta decadono dal loro incarico, inclusi il postulatore diocesano o eparchiale ed il vice-postulatore diocesano o eparchiale.

 

Titolo II

Officiali dell’Inchiesta in particolare

 

Capitolo I

Delegato Episcopale

Art. 53. – Il Vescovo può istruire direttamente o mediante un suo Delegato la causa di beatificazione e canonizzazione.[6]

Art. 54. – Il Delegato Episcopale deve essere un sacerdote competente in materia teologica, canonica e anche storica, se si tratta di cause antiche.[7]

Art. 55. – Per ciascuna causa è nominato un solo Delegato Episcopale.

 

Capitolo II
Promotore di Giustizia

Art. 56. – § 1. Il Promotore di Giustizia deve vigilare che si osservi fedelmente quanto prescritto dalla legge nell’istruire la causa.

                  § 2. Egli, inoltre, dovrà esaminare se siano stati raccolti in maniera esauriente tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto dell’Inchiesta.

                  § 3. Il Promotore di Giustizia, pertanto, deve collaborare con il Delegato Episcopale in maniera attiva e metodica.[8]

Art. 57. – Il Promotore di Giustizia deve essere un sacerdote competente in materia teologica, canonica e anche storica, se si tratta di cause antiche.[9]

Art. 58. – Per ciascuna causa è nominato un solo Promotore di Giustizia.

 

Capitolo III
Notaio

Art. 59. – § 1. Il Notaio trascrive le dichiarazioni dei testi e redige gli atti dell’inchiesta secondo le indicazioni del Delegato Episcopale.[10]

                  § 2. Se necessario, il Vescovo nomina dei Notai Aggiunti.

                  § 3. Qualsiasi fedele cattolico può ricoprire questo incarico.

 

Capitolo IV

Perito medico

Art. 60. – § 1. Nell’Inchiesta su una guarigione ritenuta miracolosa, il Vescovo deve nominare un Perito medico.

                  § 2. Nell’Inchiesta su un presunto fatto miracoloso di altra natura, il Vescovo deve nominare un Perito tecnico.

                  § 3. Il Perito, dopo aver giurato di adempiere fedelmente il proprio incarico e di mantenere il segreto d’ufficio, aiuta il Promotore di Giustizia a preparare gli Interrogatori per l’escussione dei testi.[11]

                  § 4. II Perito deve partecipare alle Sessioni per l’escussione dei testi al fine di proporre, tramite il Delegato Episcopale, domande chiarificatrici nell’ambito di sua competenza, secondo la necessità e le circostanze.[12]

 

Titolo III

Sede delle sessioni

Art. 61. – § 1. Le Sessioni si svolgono nella sede stabile del tribunale diocesano o eparchiale, o in altro luogo idoneo.[13]

                  § 2. Le Sessioni non devono essere celebrate nella sede dell’Istituto di vita consacrata, della Società di vita apostolica o dell’Associazione a cui apparteneva il Servo di Dio.

 

[1] NS n. 27, a.

[2] Cfr can. 470 CIC 1983; can. 252 CCEO.

[3] Cfr infra Art. 89, n. 9.

[4] Cfr infra Art. 69 § 1.

[5] NS n. 6, c.

[6] DPM I, 1; NS n. 6, a.

[7] NS n. 6, a.

[8] Cfr infra Art. 91.

[9] NS n. 6, b.

[10] NS n. 16, a; cfr can. 484, n. 2 CIC 1983; can. 254, n. 2 CCEO.

[11] NS n. 15, a; cfr infra Art. 81.

[12] NS n. 34, a; cfr infra Art. 92 § 2.

[13] Cfr can. 1468; can. 1558 § 1 CIC 1983; can. 1127; can. 1239 § 1 CCEO.



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Last modified: 10/03/08